AUDIZIONE LNI PRESSO L'8a COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI DEL SENATO
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Storia e struttura
La Lega Navale Italiana è un'Associazione apolitica, senza finalità di lucro, fondata nel 1897 (122 anni di attività) ed eretta a Ente Morale con R.D. del 28 febbraio 1907.
E’ riconosciuta Ente pubblico, dotato di specifici fini istituzionali dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 la individua quale Ente di Diritto pubblico, non economico, a base associativa e senza finalità di lucro sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di competenza. Inoltre, l’articolo 65, comma 2, lettera d) di detto d.P.R. stabilisce che la Lega Navale Italiana promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica.
Nel 1967 ha ottenuto la concessione dell’Alto Patronato dal Presidente della Repubblica Saragat, confermato nel 1979 dal Presidente Pertini, nel 1985 dal Presidente Cossiga, nel 1993 dal Presidente Scalfaro, nel 1999 dal Presidente Ciampi e nel 2006 dal Presidente Napolitano.
La Lega navale italiana conta attualmente circa 60.000 Soci, riuniti in oltre 260 strutture periferiche (tra Sezioni e Delegazioni), ubicate su tutto il territorio nazionale.
L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice che delibera in ordine agli indirizzi strategici, la cui attuazione è affidata, con la collaborazione attiva degli uffici della presidenza nazionale, al Presidente nazionale (nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), coadiuvato dal Consiglio direttivo nazionale.
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Commenti all'Atto di Governo 101
A proposito di Istruttore professionale di vela:
- Positiva l'intenzione di razionalizzare e rendere più comprensibile il contenuto degli articoli inerenti l'IPV.
In particolare con il comma 12 dell'art. 16 si prevede la produzione di un decreto a cura MIT (con il concerto di MEF / Difesa / MIUR / MISE) che deve:
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individuare i brevetti rilasciati da MM / FIV LNI validi per l'accesso alla professione (rispetto dello SNAQ del CONI (?) e dell'EQF (??));
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disciplinare l'elenco nazionale degli IPV;
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stabilire le modalità di riconoscimento della qualifica di EV (rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto) ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli IPV.
Tutto ciò che serve a definire compiutamente le caratteristiche dell'IPV è rinviato quindi alla stesura del decreto di cui sopra, del quale non si conosce lo stato di realizzazione e per il quale sarebbe importante il coinvolgimento della LNI, visto il ruolo attribuitole nella formazione dei nuovi IPV.
- Pare altresì evidente la coesistenza, insieme all'IPV, dei cosiddetti Istruttori di vela sportivi e dilettantistici dei quali peraltro non è definita alcuna specifica caratteristica né tanto meno la loro iscrizione ad un qualsiasi elenco.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto di quanto previsto in proposito dalla legge 7 ottobre 2015 n. 167 (legge delega) art. 1 comma 2 lettera t che recita: l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare ..., pare quanto meno singolare che l'IPV che dovrà necessariamente registrarsi nell'elenco di cui all'art. 49 sexies, sia quello che, a parte le eventuali attività da libero professionista in materia, presterà la propria opera nell'attività di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica.
Se la ratio della legge delega per quanto attiene all'IPV era quella di assicurare uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale la più ampia garanzia dei diritti della vita, integrità e sicurezza fisica, perché ci si preoccupa solo degli istruttori per le patenti nautiche (patente comunque rilasciata tramite il superamento di apposito esame presso le CCPP ovvero le sedi provinciali della motorizzazione) e non degli istruttori che insegnano i primi rudimenti della vela ai nostri figli e nipoti?
Da segnalare infine allo specifico argomento l'interessante incongruenza che si riscontra all'art. 16 del nuovo decreto 101 tra il testo del decreto e la relativa relazione illustrativa: in sintesi nella relazione illustrativa (almeno la versione ricevuta da questa PN in data 30 luglio us), nella illustrazione dell'art. 16 (che per memoria sostituisce l'art. 49 - quinquies del 229 / 2017) a pag. 11 si legge: art. 16, comma 12 lettera g: disciplina dell'apposita sezione dell'elenco nazionale riservato all'iscrizione degli istruttori di vela che svolgono attività sportiva - dilettantistica ai sensi ...; mentre nel testo del decreto non vi è traccia di tale impiego dell'elenco.
L'incongruenza è interessante perché chi ha prodotto il nuovo decreto 101 e relativa relazione aveva forse avuto inizialmente l'idea di ricomprendere nell'elenco tutti gli istruttori, sia chi opera con finalità di lucro e chi opera pro-bono, così come era il senso della proposta LNI avanzata al MIT, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua Interne cui si fa cenno nella nota a piè di pagina 9 della stessa relazione illustrativa (lettera allegata in copia alla presente relazione - all. 1), idea che probabilmente è stata rimossa perché forse non si vuole rendere professionali (nel senso di istruttori professionalmente preparati a svolgere il loro mestiere) gli istruttori che insegnano ai nostri figli e nipoti...
Lo Schema di decreto legislativo A.G. 101 ha anche modificato le disposizioni in tema di scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica.
Scuole nautiche
Con riferimento alle scuole nautiche l’articolo 18 novella integralmente l’articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 introducendo diverse modifiche alla disciplina vigente.
In particolare, il comma 1 prevede che l’attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche possa essere esercitata dalle scuole nautiche nella forma dell’impresa o del consorzio di imprese.
Il successivo comma 9 dispone che le scuole nautiche, che esercitano l’attività nella forma dell’impresa, devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti e degli istruttori, tra cui gli istruttori professionali di vela per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela, ed avere la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto ai corsi impartiti. Qualora esercitino l’attività nella forma del consorzio di imprese, le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche possono essere adeguatamente ridotte.
Centri di istruzione per la nautica
L’articolo 19 novella integralmente l’articolo 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005 che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.
Segnatamente, il comma 1 stabilisce che tali centri svolgano l’attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, a differenza delle scuole nautiche, senza scopo di lucro.
Il seguentecomma 8 prevede che i centri di istruzione per la nautica devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti e degli istruttori, tra cui gli istruttori professionali di vela per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela, ed avere la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto ai corsi impartiti. Contrariamente a quanto previsto per le scuole nautiche non è possibile che si possa utilizzare un idoneo mezzo nautico in comune per più articolazioni.
Con riferimento alla formazione nautica tra le modifiche introdotte si evidenzia che i centri di istruzione per la nautica hanno IL COMPITO di effettuare obbligatoriamente attività di formazione e di istruzione per le patenti nautiche delle categorie C e D, ovvero quelle per i diversamente abili.
Come noto, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 29 luglio 2008, Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, identifica la Lega Navale Italiana quale centro di istruzione per la nautica da diporto nonché, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, le si riconosce il ruolo di collaboratore del MIT alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. In proposito si è a conoscenza dell'intenzione del Legislatore di non confermare questo ruolo, storicamente attribuito alla LNI, in virtù di sopraggiunti pareri orientati in senso contrario.
Si fa presente che, per consentire la fruibilità della nautica anche a chi – per problemi fisici, psicologici o economici – ha maggiori difficoltà ad avvicinarsi al mondo del mare, la Lega Navale da sempre rivolge particolare attenzione nei riguardi dei disabili e degli emarginati, orientando le proprie attività verso la nautica minore e verso fasce di età e di reddito che difficilmente possono essere coinvolte dalle iniziative promozionali di organismi operanti con finalità di lucro e, pertanto, è ben lieta di poter continuare la propria attività in favore dei diversamente abili.
Tuttavia, non si può non far notare che la novella apportata dall’art. 19 penalizza la Lega Navale sia perché non potrebbe più utilizzare un’unità da diporto per più strutture periferiche, sia perché dovrebbe avvalersi per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela degli istruttori professionali di vela che, insegnando a scopo di lucro, farebbero incrementare i costi con una ricaduta negativa sui propri soci.
A questo punto si sottolinea che attualmente l’insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela viene svolta, gratuitamente, dagli esperti velisti della Lega Navale e che dal 2014 la Lega Navale Italiana non riceve più alcun contributo statale e che le attività sono sostenute dall’apporto finanziario degli associati, nonché dalla loro diretta collaborazione e prestazione d’opera a titolo volontario e gratuito.
Conclusioni
Al termine di questa breve disquisizione su alcuni importanti articoli di un testo di legge ampio e coinvolgente più realtà del reparto produttivo della nautica italiana, ci troviamo nella condizione di proporre a codesta Commissione un'ulteriore fase di approfondimento che possa permettere la stesura di un testo di legge adeguato al livello della cultura del mare della nostra Nazione e, soprattutto, coerente con l'impegno che il Legislatore doveva rivolgere alla salvaguardia e garanzia del cittadino utente.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI